Detraibilità Fiscale

Chiarimenti in tema di Spese mediche

Detraibilità Fiscale

Detraibilità fiscale
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che rientrano fra le spese sanitarie e sono, pertanto, detraibili dall’IRPEF
nella misura del 19% le spese sostenute per l’acquisto di:
strumenti per la magnetoterapia;
• fasce elastiche con magneti a campo stabile;
L’Amministrazione finanziaria ha ricordato, inoltre, che, per attestare l’acquisto, il contribuente deve
conservare la fattura.
La detraibilità per i dispositivi medici spetta oltre che per l’acquisto anche per le spese dell’eventuale affitto o noleggio, sempre che siano perfettamente documentate.

Pagamenti tracciati

Detrazioni Irpef con pagamenti tracciati: dal 1' gennaio 2020 la misura non riguarda medicinali e dispositivi medici.
Dal 1° Gennaio 2020, le spese detraibili nella misura del 19% (articolo 15 del Tuir) dovranno essere effettuate con moneta elettronica, ossia attraverso strumenti di pagamento tracciabili, pena la perdita del beneficio stesso. A stabilirlo, il comma 679 dell'articolo 1 della Legge di Bilancio n°160/2019.
La misura, come specificato nel successivo comma 680, non riguarda le detrazioni per l'acquisto di medicinali, dispositivi medici e per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale, fruibili a prescindere dal mezzo di pagamento utilizzato.

Conservazione della prescrizione medica

Per quanto riguarda la conservazione della prescrizione medica, si osserva che, a seguito dell’introduzione dei nuovi, e più stringenti, obblighi concernenti la certificazione delle spese sostenute per l’acquisto di medicinali (scontrino fiscale “parlante”), non è più necessario conservare la prescrizione medica.
Infatti, la natura e la qualità del prodotto acquistato si evincono dalla dicitura “farmaco” o medicinale” e dalla indicazione del numero di autorizzazione all’immissione in commercio (codice AIC), riportate sugli scontrini parlanti rilasciati dalle farmacie. Ne consegue che, anche per gli scontrini riportanti la dicitura “ticket”, il contribuente non è più obbligato a conservare la fotocopia della ricetta rilasciata dal medico di base.
Come si è visto in precedenza, infatti, tale dicitura soddisfa l’indicazione della natura del prodotto acquistato, potendo essere riferita esclusivamente a medicinali erogati dal servizio sanitario.
Alla luce di tali considerazioni, deve ritenersi superato l’orientamento precedentemente previsto dall’Amministrazione finanziaria, secondo cui per attestare il pagamento del ticket sui farmaci il contribuente
doveva obbligatoriamente presentare la fotocopia della ricetta rilasciata dal medico di base, corredata dallo
scontrino fiscale della farmacia riportante l’importo del ticket pagato sui medicinali indicati dalla ricetta.

Strumenti per Magnetoterapia

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che rientrano fra le spese sanitarie e sono, pertanto, detraibili dall’IRPEF
nella misura del 19% le spese sostenute per l’acquisto di:
strumenti per la magnetoterapia;
• fasce elastiche con magneti a campo stabile;
• apparecchiature per la fisokinesiterapia;
• apparecchi medicali per la laserterapia;
a condizione che siano compresi nella lista denominata “Classificazione nazionale dei dispositivi medici diversi da dispositivi diagnostici in vitro” aggiornata da ultimo.
L’Amministrazione finanziaria ha ricordato, inoltre, che, per attestare l’acquisto, il contribuente deve conservare lo scontrino fiscale o la fattura da cui risultino la descrizione del prodotto acquistato e il soggetto che sostiene la spesa. In alternativa all’indicazione sulla certificazione fiscale dei dati identificativi del destinatario del prodotto, il contribuente può redigere un’autocertificazione con la quale attesta che l’acquisto risponde all’esigenza di curare una patologia propria o di un familiare a carico.



A cura degli esperti dell’Editoria fiscale SEAC
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