Per quanto riguarda la conservazione della prescrizione medica, si osserva che, a seguito dell’introduzione dei nuovi, e più stringenti, obblighi concernenti la certificazione delle spese sostenute per l’acquisto di medicinali (scontrino fiscale “parlante”), non è più necessario conservare la prescrizione medica.
Infatti, la natura e la qualità del prodotto acquistato si evincono dalla dicitura “farmaco” o medicinale” e dalla indicazione del numero di autorizzazione all’immissione in commercio (codice AIC), riportate sugli scontrini parlanti rilasciati dalle farmacie. Ne consegue che, anche per gli scontrini riportanti la dicitura “ticket”, il contribuente non è più obbligato a conservare la fotocopia della ricetta rilasciata dal medico di base.
Come si è visto in precedenza, infatti, tale dicitura soddisfa l’indicazione della natura del prodotto acquistato, potendo essere riferita esclusivamente a medicinali erogati dal servizio sanitario.
Alla luce di tali considerazioni, deve ritenersi superato l’orientamento precedentemente previsto dall’Amministrazione finanziaria, secondo cui per attestare il pagamento del ticket sui farmaci il contribuente
doveva obbligatoriamente presentare la fotocopia della ricetta rilasciata dal medico di base, corredata dallo
scontrino fiscale della farmacia riportante l’importo del ticket pagato sui medicinali indicati dalla ricetta.